Sentenza n. 387 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 387

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno di legge n. 943 approvato il 16 aprile 1991 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: "Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle Uu.ss.ll.", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 24 aprile 1991, depositato in cancelleria il 30 aprile successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 24 aprile 1991, il Commissario dello Stato presso tale regione espone che l'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 16 aprile 1991 ha approvato un disegno di legge dal titolo "Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle Uu.ss.ll.". L'art. 1 di tale disegno di legge prevede che all'art. 14 della l. n. 87 del 1980 sia aggiunto il seguente comma: "Ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o più componenti del comitato di gestione, si verifica decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la metà più uno dei componenti assegnati".

Secondo il ricorrente questa disposizione, emanata in una materia in cui la Regione siciliana ha potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 17, lett. c), dello Statuto regionale, violerebbe il principio della legislazione dello Stato espresso dalla l. n. 4 del 1986 la quale determina "tassativamente la composizione numerica dei comitati di gestione delle Uu.ss.ll." fissandola nel numero di cinque o sette membri elettivi. La legislazione statale e regionale prevedono, infatti, che in caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei componenti del comitato, egli è sostituito dal primo dei non eletti della sua stessa lista. Nel caso in cui ciò non sia possibile, in base ad un principio in tema di funzionamento degli organi collegiali, il comitato continuerebbe a funzionare, purché non venga meno più della metà dei suoi membri.

Secondo il Commissario dello Stato la disposizione impugnata non avrebbe lo scopo di recepire tale principio, ma quello di conferire legittimità ai comitati di gestione, in una composizione difforme da quella prevista dalla legge statale, "superando il ricorso alle fisiologiche procedure d'intervento surrogatorio e di controllo sostitutivo". Ne deriverebbe la violazione dei limiti posti alla legislazione concorrente regionale, nonché la violazione dell'art. 97 Cost., venendo la disposizione impugnata a legittimare comportamenti anomali degli organi di controllo sui comitati di gestione.

Il Commissario dello Stato deduce, inoltre, che essendo stato emanato il d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991, n. 111 - il quale ha soppresso i comitati di gestione - si pone anche un problema di compatibilità della normativa regionale impugnata con la suddetta nuova normativa statale.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Essa ha dedotto che - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - la disposizione impugnata non attiene alla costituzione dei comitati di gestione (alterando quella prevista dalla legislazione statale) ma al loro funzionamento, poiché intende soltanto consentire ai comitati la prosecuzione del loro funzionamento, anche se vengano a mancare e non siano sostituibili alcuni componenti, purché non si superi il limite della metà più uno di essi.

Nell'atto di costituzione si sottolinea che la disposizione impugnata è stata predisposta in quanto, secondo un parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per i comitati di gestione vige la regola, implicitamente contenuta nell'art. 8 della l. reg. n. 20 del 1986, secondo la quale essi debbono essere rinnovati integralmente allorché sia venuta meno la possibilità di sostituzione anche di un solo componente. Il legislatore regionale è intervenuto, pertanto, per impedire il verificarsi di vuoti amministrativi e garantire il buon andamento dell'amministrazione sanitaria, con una disposizione che riproduce un principio generale in materia di funzionamento degli organi collegiali.

La regione sostiene, inoltre, che in materia di funzionamento degli organi delle Uu.ss.ll., essa ha potestà legislativa esclusiva, ai sensi degli artt. 14, lett. o) e 15, terzo comma, dello Statuto.

Quanto al sopravvenire del d.l. n. 35 del 1991, la Regione siciliana osserva che esso non ha soppresso i comitati di gestione con effetto immediato, ma ha statuito che essi continuino ad operare sino alla nomina dell'amministratore straordinario, previsto dal d.l. medesimo. La disposizione impugnata, avendo lo scopo di garantire la funzionalità dei comitati fino a tale nomina, non sarebbe pertanto incompatibile con le disposizioni del suddetto decreto-legge.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991 concernente l'integrazione dell'art. 14 della legge reg. 12 agosto 1980, n. 87, relativo ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali. La norma in questione dispone che "ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o più componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali, si verifica la decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare la metà più uno dei componenti". Tale disposizione, secondo il Commissario dello Stato, violerebbe il principio della legislazione statale espresso dalla l. 15 gennaio 1986, n. 4, che determina tassativamente il numero dei componenti dei comitati di gestione, stabilendo che debbano essere cinque o sette; si superano così i limiti segnati alla legislazione concorrente della Regione siciliana nella materia, ai sensi dell'art. 17, lett. c) dello Statuto.

La norma impugnata inoltre, violerebbe l'art. 97 Cost., contraddicendo il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Infine, sarebbe incompatibile con il disposto del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991, n. 111, che ha soppresso i comitati di gestione.

2. - Il ricorso è infondato in relazione a tutti i profili d'illegittimità prospettati.

La Regione siciliana, - come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 385 in pari data - in materia di assistenza sanitaria è titolare di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 17. lett. c) dello statuto ed ha il potere di legiferare in tema di ordinamento delle strutture preposte all'esercizio di detta assistenza.

Con legge 12 agosto 1980, n. 87 la regione - adeguandosi alla riforma sanitaria posta in essere dal legislatore statale con la l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale - stabilì l'ordinamento delle unità sanitarie locali in Sicilia.

In armonia con quanto previsto dalla legislazione nazionale, il legislatore regionale dispose (art. 11 della l. reg. n. 87 del 1980 e art. 4 della l. reg. n. 20 del 1986, che ha dettato nuove disposizioni al riguardo) che l'assemblea generale fosse costituita dal consiglio comunale, per le unità sanitarie, il cui ambito territoriale coincidesse con quello del comune o di parte di esso, e da un'assemblea eletta, con sistema proporzionale, dai consiglieri comunali, per le unità sanitarie, il cui ambito comprendesse più comuni. L'assemblea generale doveva eleggere, a sua volta, con il sistema proporzionale, il comitato di gestione, composto a seconda della popolazione servita dalla unità sanitaria, da cinque o sette membri (art. 8, della l. reg. n. 20 del 1986).

Il disegno di legge impugnato attiene alle modalità di funzionamento dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali. Dai lavori preparatori si rileva che esso ha inteso impedire che detti organi, i quali - secondo quanto si desume dalle modalità della loro elezione - sono espressione delle forze politiche presenti nei consigli comunali, possano essere paralizzati da comportamenti ostruzionistici, diretti a renderne impossibile il funzionamento.

Invero, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge reg. n. 87 del 1980 prevede che "se per dimissioni, decadenza o morte di un componente del comitato occorra procedere alla sua sostituzione, essa avviene con il primo dei non eletti della stessa lista cui apparteneva il componente da sostituire"; cosicché - secondo l'interpretazione datane - ove tutti i componenti di tale lista fossero stati dimissionari, l'organo non avrebbe potuto operare fino alla sua rinnovazione.

La legge statale n. 833 del 1978, e la successiva legge n. 4 del 1986 (che ha posto la normativa transitoria nell'attesa della riforma delle unità sanitarie locali) non contengono norme intese a regolare tale situazione; deve ritenersi, pertanto, che il disegno di legge impugnato non travalichi i limiti statutari della competenza legislativa regionale in materia di disciplina delle unità sanitarie locali, non potendosi rinvenire l'esistenza di diverso e cogente principio nella legislazione statale.

Comunque - e a parte la mancanza del dedotto limite afferente alla legislazione statale - anche il contenuto sostanziale della nuova normativa la sottrae alle censure proposte. La disciplina regionale non intende, infatti, definire la composizione del comitato di gestione delle unità sanitarie, anche nella consistenza numerica, in modo difforme dalla legislazione nazionale. Essa si prefigge soltanto lo scopo di rendere possibile il funzionamento di tale organo nei casi contemplati dalla disciplina adottata, evitandone lo scioglimento in fattispecie non previste dalla legislazione nazionale, né implicanti tale anticipata cessazione.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., essa non sussiste, essendo la ratio del disegno di legge proprio quella di assicurare il buon andamento del servizio sanitario, ed essendo la normativa dettata, per quanto detto, idonea a tal fine.

Di nessun rilevo, infine, è la circostanza che con il d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991, n. 111, siano state dettate norme sulla gestione delle unità sanitarie locali, le quali prevedono la sostituzione dei comitati di gestione con organi di nuova istituzione. Il disegno di legge impugnato è stato infatti approvato prima che tale sostituzione fosse operante (art. 1, n. 7 del d.l. n. 35 del 1991, come modificato dalla legge di conversione); la sua validità, e i relativi limiti di operatività, concernono situazioni normative e riflessi attuativi, con preciso ambito cronologico, che non può ritenersi in tutto coperto dal sopravvenuto d.l. n. 35 del 1991.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991 (recante "Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle Uu.ss.ll.'), promossa dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 17, lett. c) dello statuto siciliano e all'art. 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.

 

Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Giuliano VASSALLI.